ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE
È costituita un'organizzazione di volontariato in forma di associazione denominata "Associazione Italiana Celiachia Sicilia - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in forma abbreviata denominabile anche come "A.I.C. Associazione Italiana Celiachia Sicilia ONLUS". L'Associazione aderisce alla federeazione nazionale denominata "AIC - Associazione Italiana Celiachia Onlus" codice fiscale 97202440828, della quale costituisce autonoma emanazione.
I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici, ispirandosi ai principi espressi dalla legge 266/91 e dalla L.R. Sicilia n. 22/94.
ARTICOLO 2 - SEDE
La Federazione ha sede presso il domicilio del suo presidente pro tempore. Con deliberazione del consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove, nonchè trasferita la sede legale all'interno dello stesso comune del domicilio del presidente pro tempore.
In ogni caso il trasferimento della sede legale non costituisce modifica del presente statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 3 - FINALITÀ E ATTIVITÀ
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie autonome e dagli Enti locali nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della ricerca scientifica e della beneficenza a favore di soggetti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme.
L'attività viene svolta in modo personale, spontaneo gratuito da parte degli associati, senza alcun fine di lucro e per puro spirito di solidarietà sociale.
Gli associati non possono ricevere nessuna retribuzione per la loro attività di volontariato nemmeno dai beneficiari di detta attività: possono ricevere soltanto rimborsi delle spese effettivamente sostenute, nei limiti fissati dalla legge e stabiliti dagli organi dell'Associazione.
L'Associazione opera prevalentemenete nel territorio della Regione Sicilia.
L'Associazione, in particolare, persegue i predetti scopi anche tramite lo sviluppo delle attività atte a:
- promuovere l'assistenza alle persone affette da celiachia o da dermatite erpetiforme, nonchè l'istruzione e l'educazione delle dette persone e delle loro famiglie in relazione alle dette patologie anche per mezzo di appositi servizi informativi;
- sensibilizzare le strutture politiche, amministrative e sanitarie al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti affetti da dette patologie;
- sensibilizzare le aziende produttrici e distributrici di prodotti alimentari, del libero commercio, affinchè evidenzino sulle confezioni la totale assenza di glutine nei componenti e nelle lavorazioni al fine di consentire l'utilizzo da parte dei pazienti affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme;
- promuovere e curare i rapporti con le Società Mediche e Scientifiche o che si occupano di celiachia o di dermatite erpetiforme.
- promuovere la ricerca scientifica sui problemi causati dalle sopra dette patologie;
- effettuare indagini sulle sopra citate patologie in Sicilia e sul relativo indice;
- promuovere rapporti con associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra istituzione avente scopi e/o programmi analoghi ai propri;
- diffondere l'informazione e l'istruzione della classe medica e paramedica circa le possibilità diagnostiche e terapeutiche, anche attraverso appositi servizi informativi.
- sensibilizzare, anche con l'utilizzo dei mezzi informativi di massa sulle tematiche legate alle sopra dette patologie, affinchè attraverso una conoscenza più estesa da un lato se ne possa rilevare l'effettiva diffusione, e dall'altro si riesca a migliorare la qualità della vita anche da quanti ignorano di essere affetti da suddette patologie.
L'Associazione provvede con diverse attività al raggiungimento dei propri fini e così, a titolo esemplificativo, organizza convegni, congressi, i corsi di studio, comitati scientifici, seminari e simili; concede contributi e borse di studio; pubblica opere scientifiche e divulgative attinenti alle citate patologie e promuove comunicazione e l'educazione alimentare per pazienti affetti da celiachia e dermatite erpetiforme.
L'Associazione può avvalersi di lavoratori autonomi o dipendenti solo nei limiti stabiliti dall'ari. 3 L. 266/91 e dalle altre norme in materia di volontariato. L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ARTICOLO 4 - COLLABORAZIONI ED ADESIONI
L'Associazione può inoltre partecipare o dare la propria collaborazione ad altri Enti o Associazioni al fine di promuovere o sviluppare iniziative che siano conformi alle finalità sopra precisate.
L'Associazione può aderire ad Organizzazioni, Associazioni, Enti e partecipare ai relativi organismi direttivi al fine di consolidare e sviluppare il movimento associativo e quello del volontariato.
L'Associazione può, previa approvazione dell'Assemblea, aderire ad organizzazioni, sia nazionali che internazionali le quali conseguano scopi analoghi a quelli sociali. In ogni caso l'Associazione potrà aderire o partecipare agli organismi sopra citati, se gli stessi sono stati costituiti non in contrasto con i principi e i requisiti di cui la legge n. 266/9.
ARTICOLO 5 - ASSOCIATI
Possono fare parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che, mosse dallo spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'organizzazione. Si definiscono "Soci Ordinari" gli associati affetti da celiachia e/o da dermatite erpetiforme. I soci ordinari minori di età possono essere rappresentati da un genitore o da un tutore.
Si definiscono "Soci Simpatizzanti" gli associati che non sono affetti da celiachia o da dermatite erpetiforme.
Chi intenda divenire socio deve presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo previo versamento della quota associativa, ove verrà dichiarato, oltre alle proprie generalità, di accettare lo Statuto dell'Associazione. trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data del versamento della quota associativa, la domanda deve ritenersi accolta, salvo comunicazione contraria e motivata del Consiglio Direttivo. L'iscrizione decorre dalla data di versamento della quota associativa. L'iscrizione all'Associazione è a tempo indeterminato e pertanto non può essere disposta per un periodo temporaneo. Il numero degli associati è illimitato.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo e possono liberamente e facoltativamente contribuire con ulteriori sovvenzioni a favore dell'Associazione.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo può attribuire la nomina di "Socio Onorario" a persone, associati o meno, che abbiano acquisito particolari benemerenze, anche nell'esecuzione degli incarichi loro affidati, nei confronti dell'Associazione. I soci Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.
Gli associati, ordinari, simpatizzanti e onorari, hanno diritto, con piena parità e senza temporaneità, di partecipare alle attività dell'Associazione, di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere informati sulle attività della stessa.
Il diritto al voto di assemblea spetta a tutti gli associati ordinari, simpatizzanti e onorari, purchè abbiano raggiunto la maggiore età, i minori potranno essere rappresentati da un genitore o da un tutore.
Nei limiti fissati dalla legge n. 266/91, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori che svolgano attività tecnica ed amministrativa per il buon funzionamento dell'Associazione stessa e per qualificare l'attività da essa svolta.
ARTICOLO 6 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati hanno diritto:
- di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di informazione e di controllo per quanto riguarda la vita e l'attività dell'Associazione in conformità a quanto previsto dalle leggi e dal presente Statuto;
- di svolgere attività di programma e di organizzazione per l'Associazione;
- di essere rimborsati dalle spese sostenute per le attività prestate che siano state preventivamente programmate ed approvate dal consiglio direttivo e/o dall'assemblea degli associati.
- di partecipare a tutte le manifestazioni dell'Associazione.
Gli associati sono obbligati:
- al versamento annuale della quota associativa;
- all'osservanza del presente Statuto;
- all'osservanza delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti all'assemblea degli associati e dal Consiglio Direttivo;
- a svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito e prestando nei modi e nei tempi concordati la propria opera secondo i fini dell'Associazione stessa;
- ad un comportamento verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, probità e rigore morale.
ARTICOLO 7 - RECESSO O ESCLUSIONE
L'appartenenza all'Associazione cessa per dimissioni, presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali.
In caso di mancato pagamento della quota sociale che persista per almeno tre mesi del successivo anno solare, si provvede al sollecito del pagamento. Trascorsi sessanta giorni dalla data dell'avviso di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto.
la qualifica si perde altresì per esclusione, che può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto o da esso richiamate nonchè di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali.
il socio escluso ha il diritto di adire il Collegio dei Probiviri per il riesame del provvedimento di esclusione. Qualora il Collegio dei Probiviri respinga l'esclusione deliberata, si rimanda la decisione all'Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 8 - INCOMPATIBILITA'
La carica di componente di Consiglio Direttivo è incompatibile con qualunque ruolo di responsabilità ricoperto all'interno di aziende alimentari operanti nel settore dieto-terapeutico.
ARTICOLO 9 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sono ricoperte gratuitamente e senza corrispettivo o vantaggio alcuno, nè diretto nè indiretto.
ARTICOLO 10 - ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea degli associati è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ogni qualvolta lo ritenga necessario. L'assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri o di almeno un decimo degli associati. In questi casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 30 giorni dal ricevimento dalla richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 60 giorni dalla convocazione.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, può avvenire con una o più delle seguenti modalità:
- con apposito avviso inviato almeno gg. 20 prima dell'Assemblea, per lettera raccomandata con avviso di ritorno;
- con apposito avviso inviato per lettera o email o fax dalla segreteria senza avviso di ritorno;
- con apposito avviso pubblicato sul bollettino dell'Associazione.
Nell'avviso di convocazione viene indicato il luogo, l'ora e la data anche dell'eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o da un loro incaricato nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. L'assemblea è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quaota associativa annuale. Spetta all'assemblea ordinaria:
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo previa determinazione del loro numero in conformità a quanto stabilito dal successivo art. 11;
- eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- eleggere i membri del Collegio dei Probiviri;
- proporre al Consiglio Direttivo l'eventuale istituzione di commissioni, comitati interni e/o gruppi di lavoro, anche a carattere temporaneo;
- approvare il bilancio preventivo nonchè il conto consuntivo di ogni esercizio, proposti dal Consiglio Direttivo;
- discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per legge .
L'Assemblea è regolarmente costituita - in prima convocazione - quando sia presente la maggioranza di tutti gli associati aventi diritto al voto; mentre - in seconda convocazione - qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Per le deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano le loro responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.
Per le deliberazioni aventi ad oggetto modifiche al presente statuto è necessaria la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del patrimonio sociale disponibile al momento dello scioglimento occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte e riportate in un apposito verbale, sottoscritto dal Presidente. Ogni aderente all'Associazione ha diritto di consultare il verbale e richiederne copia a proprie spese.
Le votazioni sono palesi o a scrutinio segreto se richiesto da almeno un decimo dei presenti con diritto di voto. le votazioni riguardanti le persone devono essere fatte a scrutinio segreto.
E' ammeso il voto sia per corrispondenza sia per delega. Ogni socio non potrà ottenere un numero di deleghe superiore a cinque. Qualora il socio utilizzi le due citate modalità di votazione, queste devono essere rese ottemperando le disposizioni della legge. Per le elezioni di cariche sociali si procederà col sistema di votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti coloro i quali riporteranno il maggior numero di voti.
ARTICOLO 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO
Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione concreta dei fini sociali. E' composto da cinque a sette consiglieri eletti dall'Assemblea e da nove rappresentatnti provinciali eletti ciascuno dai soci della provincia di appartenenza.
Le Assemblee provinciali per la nomina dei rappresentanti provinciali vengono indette dal Presidente almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea di tutti gli associati per il rinnovo delle cariche sociali.
Le Assemblee provinciali per la nomina dei rappresentanti provinciali sono presiedute dal Presidente in carica o da un suo delegato. I rappresentanti provinciali, nell'ambito della loro attività, possono essere coadiuvati da collaboratori che potranno anche essere delegati a partecipare al Consiglio Direttivo. Le cariche di consigliere e rappresentante provinciale non sono cumulabili.
Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio e i suoi membri sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, recesso, esclusione dall'Associazione, morte o impedimento di un componente il direttivo, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima assemblea.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno: un presidente e un vicepresidente. Il Consiglio può, se lo ritiene necessario, nominare persone esterne all'Associazione e ai suoi soci per affidare loro gli incarichi necessari ad una corretta gestione della vita amministrativa dell'Associazione, affinchè possano ricoprire, tra l'altro, anche il ruolo di Segretario e di Tesoriere.
Il Consiglio Direttivo elegge a sua volta un consulente scientifico che svolge la funzione di consulenza medico scientifica. Se si verificasse la necessità di coinvolgere medici appartenenti a varie specializzazioni, il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Consulente, può disporre ed organizzare dei comitati scientifici formati da persone di chiara competenza nella patologia celiaca.
Il consiglio è convocato dal Presidente, con preavviso di almeno otto giorni, ogni qual volta lo ritenga necessario, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei membri; in tale ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni del consiglio sono valide quando sia presente, anche per delega, la metà più uno dei suoi memebri e le decisioni sono validamente deliberate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Per le riunioni del Consiglio, ciascun consigliere non può avere più di una delega.
Il consiglio direttivo provvede a gestire l'attività sociale, secondo le linee di indirizzo indicate dall'assemblea degli associati. E' investito di tutti i più ampi poteri per l'ordianaria e straordinaria amministrazione, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo esclusivo all'assemblea.
Il consiglio direttivo può proporre all'assemblea degli associati, per un migliore funzionamento dell'organizzazione, dei regolamenti interni.
Il consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente, per motivi di necessità o urgenza. Il consiglio su delibera, determina tutti i provvedimenti finanziari necessari alla corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione. Il consiglio, tramite propria delibera, conferisce i poteri di autonomia di spesa del Presidente, della Segreteria e della Tesoreria.
il consiglio direttivo può delegare alcune sue singole funzioni ad un amministratore delegato, ad un comitato esecutivo o ad un direttore.
il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea per gravi motivi.
ARTICOLO 12 - IL PRESIDENTE
Il Presidente dell'Associazione, che è tale anche dell'Assemblea e del Consiglio, viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza di voti.
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente può delegare speciali poteri per la firma di singoli atti ad uno dei consiglieri, all'amministratore delegato e/o al direttore ed eventualmente ad operatori dell'Associazione.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea degli associati, le riunioni del Consiglio Direttivo e ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
Sottoscrive il verbale dell'Assemblea degli associati e delle riunioni del Consiglio Direttivo e custodisce il libro dei verbali presso la sede dell'organizzazione, dove possono essere consultati da tutti gli associati.
È consentito il potere di accendere conti correnti bancari e/o postali, operare sugli stessi, con facoltà di firma ad uso disgiunto del Tesoriere.
In caso di sua assenza o di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente o dal componente del consiglio più anziano come età anagrafica.
Il Presidente dura in carica un triennio e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
ARTICOLO 13 - VICEPRESIDENTE
Il vice presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno a maggioranza di voti.
Il vice presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzionie e ne esercita i poteri eventualmente attribuiti con delega scritta rilasciata dallo stesso Presidente.
In caso di assenza o di impedimento, il vice presidente sostituisce il Presidente.
Nell'ipotesi in cui il vice presidente è assente o impedito sarà sostituito unicamente per gli affari urgenti e indifferibili dal Consigliere più anziano come età anagrafica.
ARTICOLO 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
L'Assemblea elegge ogni tre anni il Collegio dei Revisori dei Conti, che è composto da tre membri. Esso elegge al suo interno il proprio Presidente.
Il collegio cura il controllo della gestione amministrativa sotto il profilo contabile e giuridico, verifica il conto consuntivo ed il bilancio preventivo e ne riferisce all'Assemblea, con relazione scritta e firmata.
L'incarico dei revisori dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.
Il presidente del collegio o altro membro dello stesso può, se invitato, partecipare al Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.
ARTICOLO 15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L'Assemblea elegge ogni tre anni il collegio dei Probiviri, che è composto da tre membri. Esso elegge al suo interno il proprio Presidente.
Essi hanno il compito di verificare la conformità allo statuto e alle finalità associative delle delibere o degli atti del Consiglio Direttivo nonchè esaminare e derimere le controversie tra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e gli organi stessi.
Esso giudica "ex bono et aequo" senza formalità di procedure.
L'incarico del Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica dell'Associazione.
Il presidente del collegio o altro membro dello stesso può, se invitato, partecipare al Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo.
ARTICOLO 16 - RISORSE ECONOMICHE
L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento e il funzionamento della propria attività da:
quote associative e contributi degli associati;
contributi di privati;
da contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
contributi di organismi nazionali ed internazioniali;
da beni mobili ed immobili acquistati, anche per effetto di liberalità, donazioni e lasciti;
da avanzi di gestione;
rimborsi derivati da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
ogni altro tipo di entratat ammessa dalla L. 266/1991 e dalle altre norme in materia di volontariato.
I versamenti effettuati all'Associazione sono a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, ne in caso di morte, di estinzione di recesso o di esclusione del socio dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme anche disgiunte del Presidente o di persona delegata.
ARTICOLO 17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Nel bilancio dovranno risultare tutti i beni, ivi compresi i contributi e i lasciti eventualmente ottenuti e ricevuti dall'Associazione.
Il bilancio consuntivo deve rispettare le disposizioni dell'art. 3 della L266/91 e L.R. n. 22/94 e successive modifiche od integrazioni. Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo devono essere approvati dall?assemblea entro il 30 aprile di ogni anno. Il conto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere depositati presso la sede e/o la segreteria dell'Associazione dieci giorni prima della convocazione dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Copia del bilancio può essere richiesta a spese del richiedente. All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio e/o avanzi di gestione, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.
ARTICOLO 18 - DURATA DELL'ASSOCIAZIONE E SCIOGLIMENTO
L'aAssociazione ha durata illimitata. Lo sciogliemento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli associati secondo quanto disposto dall'art. 10 del presente statuto. A tal fine l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
Salvo diversa destinazione imposta per legge, in caso di scioglimento i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.
ARTICOLO 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci, che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali. Il collegio arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominato dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominato dalla controparte, cioè dall'Associazione, oppure il socio in caso di controversie tra soci, ed il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale ove è sita la sede sociale.
In caso di scioglimento della Federazione, i beni della stessa, dopo il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo – Agenzia per le organizzazioni di utilità sociale – istituito con DPCM 26 settembre 2000.
A tal fine l'Assemblea potrà nominare uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti in materia.